1. Strumenti operativi del tutore pubblico dell'infanzia sono i centri per la tutela dell'infanzia istituiti presso ogni distretto scolastico, con il compito di accertare eventuali casi di violenze, maltrattamenti ed abbandono concernenti i minori iscritti nelle leve scolastiche dalla scuola materna fino al compimento dell'obbligo scolastico, e di intervenire positivamente su impulso del tutore pubblico dell'infanzia.
2. Il personale dei centri di cui al comma 1 è costituito da:
a) quattro docenti comandati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) tre medici del Servizio sanitario nazionale, designati dalla azienda sanitaria locale competente;
c) almeno quattro assistenti sociali designati dal consiglio provinciale;
d) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio ed aventi un'esperienza riconosciuta nel settore della tutela dell'infanzia, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
e) uno psicologo designato dai competenti organi della provincia;
f) un legale specializzato in materia di minori, designato dai competenti organi della provincia.
3. Il centro per la tutela dell'infanzia riferisce mensilmente al tutore pubblico dell'infanzia sulle attività svolte e sulle proposte delle iniziative da intraprendere.
4. È fatto obbligo agli operatori scolastici che abbiano comunque conoscenza di eventuali violenze, maltrattamenti o stati di abbandono nei confronti degli allievi, di segnalare tempestivamente il caso al tutore pubblico dell'infanzia o al centro per la tutela di competenza.