Art. 3.
(Centri per la tutela dell'infanzia).

      1. Strumenti operativi del tutore pubblico dell'infanzia sono i centri per la tutela dell'infanzia istituiti presso ogni distretto scolastico, con il compito di accertare eventuali casi di violenze, maltrattamenti ed abbandono concernenti i minori iscritti nelle leve scolastiche dalla scuola materna fino al compimento dell'obbligo scolastico, e di intervenire positivamente su impulso del tutore pubblico dell'infanzia.
      2. Il personale dei centri di cui al comma 1 è costituito da:

          a) quattro docenti comandati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          b) tre medici del Servizio sanitario nazionale, designati dalla azienda sanitaria locale competente;

          c) almeno quattro assistenti sociali designati dal consiglio provinciale;

          d) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio ed aventi un'esperienza riconosciuta nel settore della tutela dell'infanzia, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

          e) uno psicologo designato dai competenti organi della provincia;

          f) un legale specializzato in materia di minori, designato dai competenti organi della provincia.

      3. Il centro per la tutela dell'infanzia riferisce mensilmente al tutore pubblico dell'infanzia sulle attività svolte e sulle proposte delle iniziative da intraprendere.
      4. È fatto obbligo agli operatori scolastici che abbiano comunque conoscenza di eventuali violenze, maltrattamenti o stati di abbandono nei confronti degli allievi, di segnalare tempestivamente il caso al tutore pubblico dell'infanzia o al centro per la tutela di competenza.

 

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      5. Su incarico del tutore pubblico dell'infanzia, il centro per la tutela dell'infanzia provvede ad effettuare un'indagine sui casi segnalati, attraverso gli operatori del centro che, accertate, anche mediante sopralluoghi autorizzati dal tutore pubblico, le condizioni socio-ambientali in cui si sviluppa la personalità del minore, hanno la facoltà di convocare ed interrogare i familiari o i responsabili della comunità ospitante o chiunque possa fornire utili elementi all'indagine.